Cosa prevede la Legge sulle verifiche periodiche

Le Verifiche periodiche di legge sono classificate in:

a) prima verifica periodica
b) verifiche periodiche successive,
che per le attrezzature del gruppo GVR sono ulteriormente distinte in:
b1) di funzionamento
b2) interna (solo per generatori di vapore)
b3) di integrità (decennali)

Le frequenze delle verifiche periodiche sono indicate in allegato VII del D. Lgs. n. 81/2008.

Per la prima verifica periodica il Datore di Lavoro fa apposita richiesta al Titolare della funzione (INAIL) indicando il soggetto abilitato EZI Inspections quale Soggetto abilitato da delegare nel caso in cui il Titolare non possa intervenire.
La prima verifica periodica deve essere eseguita entro 45 giorni dalla richiesta.

Per le verifiche successive alla prima, ai sensi dell’Art. 32 del DL 69/2013 convertito nella Legge n.98 del 9/8/2013, il Datore di lavoro può richiedere direttamente al Soggetto abilitato EZI Inspections di svolgere le verifiche delle proprie attrezzature di lavoro.
Le verifiche periodiche successive alla prima devono essere eseguite entro 30 giorni dalla richiesta.

Ezi Inspections esegue le verifiche di legge previste dal DLgs 81/2008, art. 71 e Allegato VII, per i gruppi di apparecchi :

Gruppo SC – Apparecchi di sollevamento materiali, non azionati a mano, e idroestrattori
Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento

descritti nell’Allegato II del DM 11.04.2011.

Definizioni delle procedure

Scheda 1.0
Sintesi delle procedure e dei controlli da eseguire nelle verifiche

Verifica periodica: è finalizzata ad accertare la conformità alle modalità d’installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro. L’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Prima verifica periodica: è la prima delle verifiche periodiche come definita in precedenza e prevede altresì la compilazione della scheda tecnica d’identificazione dell’attrezzatura di lavoro.

Indagine supplementare: attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

Scheda 2.0
Le verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti al gruppo SC (sollevamento cose)

La prima verifica periodica deve essere effettuata entro il termine stabilito dalla frequenza indicata in allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, a decorrere dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro.
Essa è finalizzata a:
1- identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla
comunicazione di messa in servizio, inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l’uso del fabbricante. In particolare devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell’apparecchio, anno di costruzione, matricola assegnata dall’INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio.
Deve essere inoltre presa visione della seguente documentazione:

  1. dichiarazione CE di conformità;
  2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
  3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti):
  4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
  5. istruzioni per l’uso.

2- accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante;
3- verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all’articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008;
4- controllarne lo stato di conservazione;
5- effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.

Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica d’identificazione che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell’attrezzatura di lavoro, adottando la modulistica riportata in allegato IV.

Le eventuali violazioni devono essere comunicate all’organo di vigilanza competente per territorio.
La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione.

Scheda 2.1

Le verifiche periodiche successive alla prima prevedono: che siano effettuate secondo le modalità di cui ai punti 1-5 della precedente prima verifica periodica e con la periodicità indicata nell’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.

Le eventuali violazioni devono essere comunicate all’organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione (ARPAV).
Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari, effettuate secondo le norme tecniche.

Scheda 2.2

Verifica delle macchine per centrifugare
Si articola, di norma, in due parti:

  1. prova di funzionamento:
  2. verifica di integrità a macchina smontata.

La prova di funzionamento, viene effettuata secondo la periodicità prevista in allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008: consiste nel verificare il corretto stato di conservazione e manutenzione e ad accertare il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza installati; per gli idroestrattori con carica di tipo discontinuo, deve essere verificata la corretta sequenza delle fasi che costituiscono il ciclo di lavoro.

La verifica a macchina smontata deve essere effettuata con la periodicità e le modalità stabilite dal fabbricante e riportate sul manuale di istruzioni per l’uso e la manutenzione: per le centrifughe messe in servizio in data antecedente all’entrata in vigore della specifica direttiva di prodotto, la verifica a macchina smontata viene effettuata con la periodicità prevista in allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008. Vengono sottoposti a particolari controlli di tipo visivo e strumentale, con macchina smontata i seguenti componenti:

  1. paniere.
  2. albero.
  3. apparato frenante (disco o tamburo freno).

Vengono controllati inoltre l’involucro di contenimento esterno e il collegamento dell’intera macchina alle parti strutturali dell’edificio.

Le macchine per centrifugare operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive, installate in data antecedente al 21 settembre 1996 limitatamente al rischio di esplosione e incendio. dovranno rispondere a quanto riportato sulla circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 23 giugno 1980 n. 55, per quanto riguarda i rischi di altro tipo, i riferimenti sono contenuti nelle norme generali relative alla sicurezza delle macchine.

La verifica a macchina smontata e la prova di funzionamento assumono la cadenza prevista dall’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.
Le macchine messe in servizio con marcatura CE, dovranno subire lo smontaggio e il conseguente controllo delle parti interne secondo le specifiche dettate dal fabbricante. la prova di funzionamento con il relativo controllo di tutti i dispositivi installati per l’annullamento del rischio di esplosione o incendio, dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dal costruttore e riportate sulle istruzioni per l’uso e la manutenzione.

La periodicità di verifica degli idroestrattori operanti con solventi infiammabili e fissata una volta ogni 12 mesi indipendentemente dalla data di messa in servizio.

Scheda 3.0
Le verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti al gruppo GVR (Gas, Vapore, Riscaldamento)

Per le attrezzature/insiemi a pressione la periodicità con cui si svolgono le verifiche periodiche sono regolamentate secondo lo schema riportato nell’allegato VII del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, la categorizzazione è definita dal datore di lavoro ai sensi dell’allegato II del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000 e successive emanazioni in materia.

Per le attrezzature/insiemi appartenenti al gruppo GVR. per verifiche periodiche si intendono:

    1. la prima delle verifiche periodiche;
    2. le verifiche periodiche successive:
           b1) di funzionamento;
           b2) interna;
           b3) di integrità (decennali).

La prima delle verifiche periodiche viene eseguita sulle attrezzature previste dall’allegato VII del Decreto Legislativo n. 81/2008 ad eccezione di quelle escluse ai sensi degli articoli 2 e 11 del Decreto Ministeriale n. 329/2004.

La prima delle verifiche periodiche andrà eseguita secondo la periodicità di cui all’allegato VII del Decreto Legislativo n. 81/2008 a decorrere dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro.

I controlli da eseguire in sede di prima delle verifiche periodiche, in aggiunta a quelli previsti nella verifica di funzionamento (scheda 3.1) sono i seguenti:

  1. Individuazione dell’attrezzatura (o delle attrezzature componenti l’insieme).
  2. Verifica di corrispondenza delle matricole rilasciate dall’ISPESL o dall’INAIL all’atto della dichiarazione di messa in servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme) rientranti nelle quattro categorie del decreto legislativo n. 93 del 25/02/2000 non escluse dalle verifiche periodiche del decreto ministeriale n. 329/2004; per gli insiemi di limitata complessità (criogenici, cold-box, apparecchi di tintura, generatori di vapore a tubi da fumo. ecc.) nel caso in cui il datore di lavoro ha richiesto. in sede di dichiarazione di messa in servizio, esplicitamente di voler considerare l’insieme stesso come unità indivisibile, la verifica di
    corrispondenza riguarda la matricola unica dell’insieme.
  3. Constatazione della rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di
    sicurezza con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio di cui
    all’articolo 6 del decreto ministeriale n. 329/2004:
  4. Controllo della esistenza e della corretta applicazione delle istruzioni per l’uso
    del fabbricante.

Per gli insiemi verrà redatto un verbale di prima verifica periodica per ogni attrezzatura immatricolata costituente l’insieme.

Scheda 3.1
Verifiche periodiche successive

• La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami e controlli:

  1. esame documentale,
  2. controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione,
  3. controllo dei parametri operativi.

I controlli di cui alla lettera a) vengono effettuati sulla base della documentazione rilasciata a seguito della prima delle verifiche periodiche.
I controlli di cui alla lettera b) possono essere effettuati con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in esercizio. In particolare per le valvole di sicurezza, il controllo può consistere nell’accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e, comunque, entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di funzionalità relative all’attrezzatura a pressione a cui sono asservite.
I controlli di cui alla lettera c) sono finalizzati all’accertamento che i parametri operativi rientrino nei limiti di esercizio previsti. Lo scarico dei dispositivi di sicurezza deve avvenire in modo da non arrecare danni alle persone.
Durante la verifica di funzionamento devono anche essere annotati tutti gli eventuali interventi di riparazione intercorsi accertandone la correttezza in base alle istruzioni per l’uso rilasciate dal fabbricante o alle procedure di cui all’articolo 14 del decreto ministeriale n. 329/2004.

La verifica di integrità (decennale) consiste nell’accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili, nell’esame spessimetrico ed altri eventuali prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, che si rendano necessari:

  1. data la non completa ispezionabilità dell’attrezzatura:
  2. qualora emergessero dubbi sulla condizione delle membrature;
  3. a fronte di situazioni evidenti di danno;
  4. in base alle indicazioni del fabbricante per attrezzature costruite e certificate secondo le direttive di prodotto (97/23/CE, 87/404/CEE, 90/488/CEE).

Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente strumentale si riscontrano difetti che possono in qualche modo pregiudicare l’ulteriore esercizio dell’attrezzatura, vengono intraprese per l’eventuale autorizzazione da parte del soggetto titolare della verifica, le opportune indagini supplementari, effettuate dal datore di lavoro. atte a stabilire non solo l’entità del difetto ma anche la sua possibile origine.
Ciò al fine di intraprendere le azioni più opportune di ripristino della integrità strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di sicurezza commisurato al tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati.
Nel caso siano intraprese tali valutazioni (Fitness For Service – FFS). per stabilire il tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati. le stesse valutazioni andranno notificate dal datore di lavoro ai soggetti titolari della verifica che dovranno autorizzare l’ulteriore esercizio. Le autorizzazioni rilasciate devono essere notificate all’INAIL per l’inserimento nella banca dati informatizzata, di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto. ed alle ASL competenti per territorio.
Quando l’attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilità all’interno. anche nei riguardi della sicurezza, o risulta comunque non ispezionabile completamente, l’ispezione è integrata, limitatamente alle camere non ispezionabili, con una prova di pressione idraulica a 1.125 volte la «pressione massima ammissibile» (PS) che può essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido.
La verifica di integrità per le tubazioni non comporta obbligatoriamente né la prova idraulica né l’esame visivo interno. ma opportuni controlli non distruttivi per l’accertamento della integrità della struttura.

La verifica di visita interna (per generatori di vapore) consiste nell’esame visivo delle parti dei generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che esternamente.
Qualora durante la verifica emergessero dubbi sulla condizione delle membrature o in caso di necessiti, a fronte di situazioni evidenti di danno, è consentito avvalersi di ulteriori esami e prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, al fi ne di accertare la permanenza delle condizioni di stabilità per la sicurezza dell’esercizio del generatore stesso.

La verifica di funzionamento (per generatori di vapore) oltre agli esami e controlli previsti per tutte le attrezzature a pressione si effettua, durante la verifica di funzionamento, la verifica di rispondenza dei parametri dell’acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni per l’uso.
In mancanza di tale informazione si può far riferimento alle relative norme applicabili. Durante la verifica deve essere riscontrata la presenza del conduttore abilitato, quando previsto.

Nota: altre disposizioni e procedure relative ad apparecchiature particolari (itineranti, criogenici, o soggetti a creep o fatica oligociclica ecc.) sono riportate sul decreto di riferimento (MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DECRETO 11 aprile 2011).

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